martedì 14 febbraio 2017

In Italia un affitto su due non è pagato regolarmente, Cosa fare?



Non sempre un reddito certo corrisponde ad avere garanzia di pagamento. Sapere come l’inquilino si è comportato in passato aiuta ad evitare spiacevoli inconvenienti.


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PAYROL®Building è il sistema informativo dedicato alla locazione immobiliare indipendente dai circuiti bancari.



Ecco una sintesi delle caratteristiche:

- PAYROL®Building è il database delle posizioni insolute dei locatari;

- Le registrazioni riguardano i mancati pagamenti di affitti, spese condominiali, utenze ed eventuali danneggiamenti;

- Le richieste d’inserimento delle posizioni degli insoluti vengono effettuate dai locatori nelle agenzie aderenti al sistema PAYROL®Building;

- I dati possono essere inseriti esclusivamente nelle agenzie e operatori immobiliari che aderiscono al sistema PAYROL®Building;

- PAYROL®Building è un sistema etico e rispettoso dei principi di tutela della privacy. Le informazioni sono limitate allo stretto necessario richiesto per la valutazione del rischio e non sono trattati dati sensibili. I dati inseriti sono protetti automaticamente in ogni momento con evoluti sistemi di crittografia.

L'obbiettivo di PAYROL®Building è quello quindi di fornire agli operatori professionali del comparto immobiliare uno strumento semplice ed immediato per la valutazione del livello di affidabilità di locatari o potenziali locatari, come servizio premiante per la propria cliente.

Diventare Agenzia Selezionata PAYROL®Building è semplicissimo,


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(*) più iva. 
 

Marco Ricchi
Responsabile Commerciale Payrolbuilding Italia
329.0552209


lunedì 16 gennaio 2017

Contratto di locazione non registrato, l'affitto va restituito



Il contratto di locazione non registrato è nullo, quando ci sono i presupposti, il pagamento del canone di affitto va restituito.

Il Contratto di locazione non registrato è nullo, non ha valore, anche se c’è un accordo tra le parti.  Inoltre i canoni di affitto riscossi in “nero”, vanno restituiti. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25503/2016 depositata il 13 dicembre 2016.

Contratto di locazione: obbligo di registrazione

La legge impone l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione per contrastare i cosiddetti affitti in nero, stabilendo inoltre che la validità del contratto è data dalla registrazione dello stesso.  

L’articolo 1, comma 59, della citata L. n.208/15 (Legge di stabilità 2016) è intervenuto sull’articolo 13 della L. n. 431/1998, che disciplina i “patti contrari alla legge” nell’ambito delle locazioni abitative, introducendo una serie di importanti novità.

In primo luogo  ha previsto l’obbligo, “a carico esclusivo del locatore”, di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine previsto di trenta giorni dalla data della stipula;

  • di tale registrazione il proprietario dovrà dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore;
  • sempre nel termine di sessanta giorni dovrà dare “documentata comunicazione”, all’AMMINISTRATORE  del condominio se nominato. La comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore condominiale rileva ai fini dell’ottemperanza, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di tenuta della c.d. “anagrafe condominiale” (articolo 1130, numero 6 c.c.),  in cui vengono riepilogati i dati dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e dei diritti personali di godimento (tra cui rientra la locazione), i dati catastali di ciascuna unità immobiliare nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

LA SENTENZA

Se il contratto di locazione non è registrato, è un contratto nullo. Quindi il conduttore non è tenuto a pagare l’affitto. E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con la  sentenza n. 25503/16 depositata il 13 dicembre 2016.

IL CASO



I Giudici hanno accolto il ricorso contro  una sentenza della Corte di Appello che aveva condannato l’inquilino comunque a pagare il canone. I giudici della Corte d’Appello ritenevano il contratto solo inefficace, ma non nullo. I giudici della Corte di Cassazione, hanno ribaltato la sentenza secondo l’art. 1 comma 346 della legge 311/2004, che stabilisce che i contratti di locazione se non registrati, sono nulli. Inoltre  vi è un’ulteriore sentenza della Corte di Cassazione la n. 420/2007 dove si determina la nullità del contratto di locazione privo di registrazione ai sensi dell’art. 1418 del codice civile. La Suprema Corte ha considerato anche l’indebito oggettivo dato dal pagamento dei canoni in “nero”, pertanto in presenza di necessari presupposti, può attribuire o il diritto al risarcimento del danno ed il diritto al pagamento dell’ingiustificato arricchimento.


Per avere, informazioni approfondite o maggiori dettagli contattatemi pure...

 


Marco Ricchi

Servizi Immobiliari Gatto S.r.l.

Latina, Via Priverno 12

0773487279

0773487283