venerdì 18 marzo 2016

Sai come funziona il leasing immobiliare su immobile abitativo? Ecco le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.



 
 
​La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 76-84) introduce nel nostro ordinamento la fattispecie del leasing (locazione finanziaria) di “immobile da adibire ad abitazione principale”. Già diffuso per immobili strumentali o per altre tipologie di beni, il leasing si estende così anche ai privati che in prospettiva intendono acquistare la casa da destinare a loro abitazione principale.
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1. SCHEMA
Secondo lo schema indicato dalla Legge di Stabilità 2016, il contratto viene concluso tra il privato (utilizzatore) e una Banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia (concedente), e con esso il concedente si obbliga ad acquistare o far costruire l’immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore.
L’utilizzatore per parte sua si impegna a versare al concedente un canone che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo di “riscatto” prestabilito.
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Altre informazioni possono essere utili per definire il meccanismo del leasing immobiliare. La norma, si riferisce al leasing c.d. “finanziario”, che genera un rapporto trilaterale tra locatore/concedente (Banca o intermediario finanziario), utilizzatore (in questo caso il privato che destinerà l’immobile ad abitazione principale e che pagherà il canone al locatore) e fornitore, che fornisce al locatore/concedente l’immobile (costruendolo o vendendolo). Il bene viene scelto dall'utilizzatore direttamente presso il fornitore (es. il proprietario iniziale dell’immobile), e in questa fase vengono concordate le modalità (condizioni) di vendita al locatore/concedente. In una fase successiva interviene la società di leasing (Banca o intermediario) scelta dall'utilizzatore, che se valuta vantaggiosa l’operazione procede alla definizione delle condizioni di leasing, alla stipula del contratto e all’acquisto del bene.
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Normalmente, l’iter del perfezionamento del contratto di leasing si concretizza in 3 precisi momenti:
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- La firma del contratto ed il versamento dell’eventuale anticipo da parte dell’utilizzatore.

- L’ordine al fornitore: per eseguire il contratto di leasing la società di leasing si impegna ad acquistare il bene dal fornitore. Per fare questo emette un ordine al fornitore dove vengono descritti: a) il bene e le sue caratteristiche, così come concordate fra il cliente e il fornitore dello stesso; b) le modalità e i tempi di consegna; c) le modalità e i tempi di pagamento. L’ordine viene a sua volta accettato (firmandolo) dal fornitore.

- La consegna del bene: a questa fase appartiene l’accettazione del bene da parte del cliente/utilizzatore che dichiara, firmando un modulo cosiddetto "di accettazione" o di consegna, che il bene consegnatogli è quello da lui richiesto. La società di leasing, nel momento in cui riceve questo modulo, acquisisce la proprietà del bene, e il leasing ha avvio (decorrenza). Da quel momento si avvia anche il processo di incasso e pagamento dei canoni.
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2. CONTRATTO
2.1 Forma del contratto
Il contratto di leasing, in genere predisposto dal concedente sulla base dei suoi modelli, non richiede una forma particolare, se non quella scritta.
Qualora stipulato in forma di scrittura privata non autenticata non è soggetto a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d’uso (come chiarito dalla Circolare AdE 12/E del 11 marzo 2011 in seguito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2011). In caso di registrazione volontaria l’imposta da applicare sarebbe in misura fissa (200 euro).
Il leasing ultra-novennale deve essere trascritto (interpretazione prevalente dell’art. 2643 c.c.), pertanto in questo caso andrà stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (unici titoli per la trascrizione secondo l’art. 2657 c.c.).

2.2 Durata del contratto
La durata del contratto va normalmente (ma non necessariamente) dai 24 ai 72 mesi ed è necessaria alla società di leasing ad ammortizzare il costo di acquisto del bene. Non è imposta una durata minima del contratto.

2.3 Canone
Il canone previsto nel contratto di leasing, data l’applicabilità dell’art. 10 comma 8 del D.P.R. 633/72, è esente IVA. Normalmente è previsto un maxi-canone iniziale, una sorta di “anticipo” il cui importo può arrivare fino al 23% del costo originario del bene. Il canone di leasing vero e proprio tiene invece conto principalmente della durata del contratto di leasing, del costo dell’immobile al netto dell’eventuale maxi-canone iniziale, del tasso di interesse (che comprenderà anche il margine della società di leasing) e della “vita economica” dell’immobile. Il canone potrà anche essere definito in forma variabile e indicizzata.

2.4 Riscatto
La somma da versare a titolo di “riscatto” al termine del contratto (se l’utilizzatore vuole) viene definita nel contratto di leasing e normalmente ha un importo variabile tra lo 0,7% e il 12,7% del costo originario del bene. In caso di riscatto alla compravendita si applicheranno imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

2.5 Rapporti tra le parti
La Legge di Stabilità 2016 prevede una disciplina dei rapporti tra le parti del contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, riguardo gli aspetti principali. L’utilizzatore si assume tutti i rischi dell’operazione, anche quello di perimento dell’immobile. Si tende cioè a riprodurre la stessa situazione in cui l'utilizzatore si troverebbe se comprasse direttamente l'immobile. Pertanto, ad esempio, se l'edificio subisse un crollo, totale o parziale, l'utilizzatore farebbe comunque carico di questa situazione (senza dunque poter farne carico alla società concedente), sostenere gli eventuali costi di ripristino e continuare a pagare i canoni dovuti secondo il contratto di locazione finanziaria.

Allo stesso modo, possiamo aggiungere, sarà l’utilizzatore a sostenere tutte le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in corso di contratto. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (non ancora scaduti) attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente.

Per il rilascio dell’immobile il concedente potrà agire con il procedimento per convalida di sfratto. L’utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, a meno che le stesse non intendano rinegoziarne le condizioni.
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La sospensione può essere richiesta solo qualora, successivamente alla stipula del contratto, sopravvengano alcuni eventi espressamente indicati dalla norma (comma 79 art. 1 Legge di Stabilità 2016):
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a) cessazione non consensuale del rapporto di lavoro;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età;

c) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

d) dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

e) cessazione di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Secondo quanto disposto dal comma 77 della Legge di Stabilità 2016, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing abitativo si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a), della legge fallimentare (Regio Decreto 267/1942), secondo il quale non sono soggetti all'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. Al momento non è chiaro se questa normativa riguardi i pagamenti dell'utilizzatore alla società concedente o se la nuova norma sia in effetti mirata ai pagamenti fatti dalla società concedente al venditore (o al costruttore) dell'abitazione indicata dall'utilizzatore.
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La nuova norma non parla del fallimento del venditore (fornitore). Non dovrebbe però essere difficile giungere a ritenere applicabile, anche al caso del leasing abitativo (dato che si tratta di un contratto finalizzato a procurare all'utilizzatore il godimento di una casa che egli intende destinare ad “abitazione principale”), il disposto dell'articolo 67, comma 3, lettera c), della legge fallimentare, secondo il quale sono sottratte alla revocatoria fallimentare le vendite, concluse a giusto prezzo, aventi a oggetto immobili a uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

2.6 Imposte locali sull’immobile: IMU, TASI, TARI
Per quanto riguarda l’IMU, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è l’utilizzatore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L’utilizzatore deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto di leasing e la società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo. in caso di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (nuovo soggetto passivo) e il locatario (ex soggetto passivo) sono i soggetti su cui grava l’onere dichiarativo IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la riconsegna del bene (comprovata dal verbale di consegna). Pertanto il locatario è soggetto passivo IMU anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto oppure il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing.​
Per quanto riguarda la TASI, vale il medesimo criterio: il soggetto passivo è l’utilizzatore fino alla riconsegna del bene al concedente. Per quanto riguarda infine la TARI, essendo il soggetto passivo il detentore dell’immobile, spetta all’utilizzatore.

3. AGEVOLAZIONI
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 82), attraverso l’inserimento nell’articolo 15 comma 1 del TUIR delle lettere i-sexies 1 e 2), introduce interessanti agevolazioni per i giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa e che adibiscano l’immobile ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: saranno detraibili al 19% dall'imposta (IRPEF) lorda i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Tali importi sono dimezzati in caso di soggetti di età uguale o superiore a 35 anni. L’agevolazione si applicherà dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Qualora ricorrano le stesse condizioni previste per le agevolazioni prima casa dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86, all'acquisto da parte della società di leasing dell’immobile destinato ad abitazione principale dell’utilizzatore (salvo che per quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) si applicherà (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020) un’imposta di registro dell’1,5% (ancor più bassa di quella per acquisto prima casa, attualmente del 2%).

Le imposte ipotecaria e catastale ammonteranno entrambe a 50 euro. Questi in sintesi i principali presupposti per l’agevolazione prima casa (adattati alla fattispecie in questione):

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'utilizzatore ha o stabilisca entro diciotto mesi dal contratto di leasing la propria residenza. L’intenzione di spostare la residenza deve essere espressa nel contratto di leasing.

b) che nel contratto di leasing l’utilizzatore dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile.

c) che nel contratto di leasing l’utilizzatore dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.



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Marco Ricchi
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mercoledì 16 marzo 2016

10 modi per attirare visitatori alla tua casa in vendita



10 modi per attirare visitatori alla tua casa in vendita.



Il modo di cercare casa è cambiato. I consulenti immobiliari non sono più i detentori di tutte le informazioni. Ora sono i clienti che decidono cosa visitare dopo essersi documentati e aver visionato immagini e video.

In questo nuovo quadro si è inserito l’HOME STAGING, la tecnica di marketing immobiliare per attirare il maggior numero di potenziali acquirenti attraverso l’allestimento di interni. Con l’home staging le immagini fanno un passo in avanti e mostrano uno stile di vita, devono accendere il desiderio.

Vediamo come applicare l’home staging in una casa in vendita o in affitto:

1 – Spersonalizzare. Togliere tutti gli oggetti personali o ridurli al minimo.

2 – Decongestionare. Ad essere acquistati sono i metri... Meglio non affollare gli ambienti.

3 – Cambiare i tessuti. Prediligere i colori neutri per dare luce.

4 – Cambiare le tende. Scegliere tende che lascino passare la luce. Le case luminose si vendono più facilmente.

5 – Se la casa ha molti anni si può optare tra diverse soluzioni: la cucina e i bagni possono essere ripitturati. Si possono poi cambiare le maniglie degli armadi, i rubinetti della cucina e si può dare un tocco più moderno al soggiorno.

6 – Se la casa è indipendente, all’esterno possono essere apportati piccoli miglioramenti.

7 – Se si possiede un giardino o una terrazza, è bene curare al meglio ogni dettaglio per dare un’ottima impressione.

8 – Bisogna scattare belle fotografie e non esagerare con il Photoshop. Le immagini devono essere il più veritiere possibile e non rischiare di deludere il potenziale acquirente.

9 – Pulire bene l’intero immobile.

10 – Se lo si possiede, collocare in posizione strategica qualche pezzo di design.


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mercoledì 9 marzo 2016

5 novità sui mutui che cambieranno il mondo di chi compra casa...

5 novità sui mutui che cambieranno il mondo di chi compra casa...

Al via nelle Commissioni Finanze di Camera e Senato l'esame della bozza di modifica del decreto che recepisce la direttiva comunitaria 2014/17 sui mutui. Le novità riguardano, tra l'altro, l'introduzione della morosità per inadempimento per il mancato, e non ritardato, pagamento di 18 rate e la conferma del cosiddetto patto marciano. Ma vediamo le cinque modifiche introdotte nel mondo dei finanziamenti per l'acquisto della casa. 

Morosità per inadempimento - L'inadempimento per il mutuatario scatta solo nel caso di mancato e non ritardato pagamento. La morosità per inadempimento scatta solo dopo 18 rate non corrisposte e non per le sette inizialmente previste. La scelta delle 18 rate non è causale, si basa su una norma già esistente che permette al mutuatario di sospendere il pagamento del mutuo per un massimo di 18 mesi. 

No alla retroattività e stop sulle surroghe - Dal Testo Unico Bancario si cancellerà il termine "successivamente" e la morosità inadempiente scatterà solo per i nuovi contratti di mutuo e non per quelli già in essere. Nessuna possibilità di applicazione alle surroghe.

Patto Marciano - Il debito si considera estinto anche se, in caso di vendita dell'immobile, la banca ne ricavi un prezzo inferiore al debito contratto. Nel caso in cui la somma ottenuta sia superiore, l'eccedenza deve essere restituita al debitore. La conferma del cosiddetto patto marciano, e il divieto del patto commissorio, rappresenta, secondo quanto spiegato dal relatore del Dlgs alla Camera Giovanni Sanga, una maggiore garanzia per il debitore.

Consulente per il mutuatario - Secondo lo schema di parere della Commissione Finanze della Camera, la banca non potrà "condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito" della clausola di inadempimento. Il mutuatario dovrà essere assistito da un consulente sull'opportunità o meno di sottoscrivere tale clausola.

Perito Indipendente - La valutazione dell'immobile spetta a un perito indipentente, la cui nomina spetta al Tribunale.

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martedì 23 febbraio 2016

Prezzi e tempi medi di vendita, ecco i miei consigli...

Prezzi e tempi medi di vendita, ecco i miei consigli...




Il 2016 con un mercato in recupero impone però cautela, per via della situazione economica e geopolitica internazionali. E impone di fare attenzione sia che si voglia vendere casa sia che si intenda avvicinarsi all’acquisto.
Come deve approcciare il mercato immobiliare chi decide di valutare l'acquisto?
Il potenziale acquirente ha davanti grandi opportunità in termini di offerta. Può quindi scegliere di valutare senza fretta l'investimento in cerca dell'occasione migliore. La fase di miglioramento del mercato residenziale italiano sarà lenta e graduale. Anzi, data l'incertezza della situazione, sulla quale pesano diverse variabili come la ripresa dell'economia e i rapporti di geopolitica mondiale, nei prossimi mesi le quotazioni dovrebbero scendere ancora e quindi è probabile che aspettando si possano spuntare prezzi migliori. Oggi si compra bene, ma tra sei mesi si potrebbe comprare anche meglio. Al momento il prezzo medio in Italia – dato che naturalmente comprende valori molto diversi - secondo i dati di Nomisma è pari a 1.943 euro al metro quadrato contro i 2.753 euro in termini reali del 2007.

Vedendo la situazione dal punto di vista del venditore, come si fa a “vender bene”?
Il mercato vive oggi una fase di eccesso di offerta sempre più evidente. Il percorso per arrivare alla vendita non è breve e per questo c'è maggiore necessità di essere attivi nel proporre l'immobile. È importante la modalità di presentazione della casa e bisogna utilizzare diversi canali per arrivare alla clientela, sfruttando anche le App utilizzabili su Ipad e smartphone. Gli esperti consigliano ricchezza nella descrizione e nel materiale fotografico, che deve essere di alta qualità per non provocare sorpresa al momento del contatto. Con tanta offerta sul mercato il potenziale acquirente tenderà ad abbandonare gli immobili che vengono presentati in maniera poco trasparente, approssimativa e con informazioni scarne e non veritiere.
Quali sono oggi i tempi medi di vendita da mettere in conto?
In questa fase siamo intorno ai 7-8 mesi. L'elemento importante è che negli ultimi mesi per la prima volta dopo diversi anni i tempi non si sono allungati. Esiste comunque uno stock in giacenza, in genere di scarsa qualità, che ha tempi ben più lunghi per arrivare al contratto. Nel segmento del lusso si viaggia invece verso 12 mesi e in questo segmento la giacenza arriva anche a oltre 24 mesi.

Quale strategia adottare se non si riesce a vendere?
La prima scelta sarebbe quella di abbassare il prezzo per incontrare la domanda. Ma questa mossa ha effetto solo se parliamo di un immobile di discreta qualità. In alcuni casi, poi, lo sconto potrebbe non essere sufficiente perché se una casa sta troppo tempo sul mercato perde appeal. La scelta è quindi tra ridurre il prezzo oppure fare un investimento nella riqualificazione dell'esistente, una strategia che riguarda certamente la locazione ma anche la vendita.
Chi acquista un immobile può ancora sperare in una rivalutazione, come si è sempre detto?
Bisogna distinguere innanzitutto le finalità. L'acquisto della prima casa è dettato dalle necessità del singolo o della famiglia, è una scelta di medio-lungo periodo, e va considerato anche il fatto che serve a soddisfare un bisogno abitativo. Diverso è l'acquisto di una seconda casa al mare o in montagna o l'acquisto di un appartamento per investimento. Anche in questo caso, però, chi acquista non deve puntare alla rivalutazione nel breve termine. Guadagni in capital gain non sono probabili di questi tempi con quotazioni ancora in discesa: secondo gli esperti nel 2016 vedremo valori in calo dell'1% circa. Inoltre, va considerata anche l'inflazione praticamente a zero.
C'è il rischio che i tassi stiano per aumentare? È questo il momento giusto per investire?
Dai segnali Usa di rinvio di operazioni sui tassi si capisce che non ci saranno prospettive di intervento sui tassi in Europa e i segnali che arrivano dall'economia continentale e nazionale non sono certo entusiasmanti.
Come deve regolarsi, allora, chi vuole acquistare un immobile da mettere a reddito?
Se decido di investire per mettere a reddito l'immobile devo tenere presente alcuni capisaldi nella scelta. Ad esempio, è meglio acquistare un appartamento piccolo in zona centrale che grande in periferia. E ancora, è meglio acquistare un appartamento in una grande città che in provincia, perché così mi garantisco una maggiore rivendibilità e affittabilità. In generale, comunque, approfittare di prezzi bassi e tassi di interesse ai minimi storici consente di cogliere occasioni interessanti, a patto che la location dove si trova l'appartamento sia appetibile sul mercato dell'affitto. Ad esempio, se la casa si trova in città universitarie, e soprattutto in zone ben servite dai mezzi di trasporto, arriva a rendere anche il 5-6 per cento. Si potrebbe anche optare per la gestione della casa tramite i siti internet di gestione delle prenotazioni come Booking oppure Airbnb. Ma in questo caso bisogna tenere conto del fatto che la gestione di arrivi e partenze richiede tempo.

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venerdì 22 gennaio 2016

IMU sugli immobili affittati a canone concordato: quanto vale, in euro, la riduzione del 25% introdotta dalla Legge di Stabilità?

IMU sugli immobili affittati a canone concordato: quanto vale, in euro, la riduzione del 25% introdotta dalla Legge di Stabilità?

di Isabella Tulipano

Molte novità che verranno introdotte dalla Legge di Stabilità riguardano da vicino il mondo immobiliare e ancora più nello specifico il mondo degli affitti, quindi il nostro specifico settore. Partiamo quindi da una misura che coinvolge tributi ampiamente discussi e trattati sul nostro blog: IMU e Tasi. Viene introdotta, infatti, un’ulteriore agevolazioni per i proprietari che concedono in affitto un appartamento stipulando un contratto a canone concordato. 
Quindi a canone contenuto, ma con la possibilità di pagarci meno tasse.
Vediamo allora, con la concretezza che ci contraddistingue, in quanti euro possiamo tradurre questa agevolazione e se tale misura possa rappresentare un’arma in più per convincere i già numerosi (soprattutto negli ultimi anni) proprietari che scelgono di stipulare contratti a canone concordato, percependo meno, ma guadagnando di più.

Alla possibilità che molti comuni utilizzano di applicare aliquote agevolate per i proprietari che affittano con contratto a canone concordato, ora la Legge di stabilità introduce (articolo 1, commi 53 – 54) per tutti i contribuenti, anche per quelli che hanno proprietà in comuni non sensibili all’argomento, di ridurre l’imposta IMU e Tasi (se dovuta) del 25%.
Questo quanto la teoria prevede a favore dei proprietari che concedono in affitto un immobile con contratto a canone concordato; vediamo adesso la pratica e quindi facciamo i conti in tasca a qualche proprietario che deve valutare la convenienza nello scegliere un contratto a canone concordato, rispetto ad un contratto libero, limitando il valore del canone richiesto.
Facciamo due esempi in due città che rappresentano due estremi nella classifica del canone medio: tra le più care Roma e tra le più convenienti Catanzaro.

La prima è Roma, una città in cui da anni i contratti a canone concordato sono ampiamente utilizzati risultano il 71,4% dei nuovi contratti abitativi stipulati nel 2015. Qui il valore di un contratto a canone concordato per un immobile in buono stato di circa 70 mq in una zona semicentrale è di 760 euro, contro un valore a mercato libero di 809 euro. Se consideriamo per tale immobile di proprietà del signor Proietti una rendita catastale di 928 euro, abbiamo gli elementi per fare i conti in tasca e vedere se e quanta convenienza deriva da questa nuova disposizione di legge.

Contratto libero di 4 anni + 4: reddito annuo da locazione 9.708 euro (809 *12 mensilità), tassato con cedolare secca al 21%, quindi 2.039 euro di imposte. In questo caso il regolamento IMU e Tasi del comune di Roma ha stabilito l’aliquota massima per l’IMU dell’1,06%, non potendo per questo applicare la Tasi. In euro, questo vuol dire, partendo dalla rendita catastale di 928 euro, una base imponibile di 155.904 euro, su cui l’1,06% di IMU incide per 1.653 euro.
Ipotizziamo allora un guadagno netto per il nostro signor Proietti con contratto a canone libero di 6.016 euro, ovvero ai 9.708 euro percepiti annualmente abbiamo sottratto il prelievo con cedolare e quello dovuto per l’IMU.

      

Contratto concordato di 3 anni + 2: reddito annuo da locazione 9.120 euro (760*12 mensilità), tassato con cedolare secca al 10%, quindi 912 euro di imposte. In questo caso il regolamento IMU e Tasi del comune di Roma non ha stabilito l’aliquota IMU agevolata per chi concede in affitto le abitazioni con contratti a canone concordato , lasciando un’aliquota ordinaria dell’1,06% e non applicando neanche in questo caso il prelievo Tasi. Quindi fino al 2015 a Roma il Sig. Proietti avrebbe pagato sempre 1.653 euro di IMU.
Ipotizziamo allora un guadagno netto per il nostro signor Proietti, nel 2015, con contratto a canone concordato di 6.555, ovvero ai 9.120 euro percepiti annualmente abbiamo sottratto il prelievo con cedolare e quello dovuto per l’IMU.
Questo fino al 2015, dal 2016 l’IMU versata dal signor Innocenti per un contratto a canone concordato verrà ridotta del 25%, passando da 1.653 euro a 1.240 e ciò permetterà al nostro proprietario preso ad esempio di avere, al netto delle imposte, un guadagno ulteriore di 413 euro, con un reddito netto di 6.968 per un contratto con canone concordato (partendo da un canone mensile più basso di 49 euro) contro i 6.016 del reddito netto derivante da un contratto a canone libero (+952 euro di guadagno netto).

La seconda città che prendiamo in considerazione è Catanzaro, dove l’utilizzo dei contratti a canone concordato è molto più contenuto, parliamo di un 40% rispetto al totale di nuovi contratti abitativi stipulati nel 2015. La motivazione potrebbe essere legata innanzitutto al fatto che i valori dell’accordo territoriale sono fermi alla fine degli anni 90 e pertanto ancora in lire, quindi distanti da quelli che sono i valori a libero mercato.
Nello specifico troviamo che qui il valore di un contratto a canone concordato per un immobile in buono stato di circa 80 mq in una zona semicentrale è di 275 euro, contro un valore a mercato libero di 399 euro. L’immobile ipoteticamente di proprietà del signor Mancuso ha una rendita catastale di 358 euro.
Anche in questo caso facciamo un po’ di conti e vediamo se c’è convenienza.


Contratto libero di 4 anni + 4: reddito annuo da locazione 4.788 euro (399 *12 mensilità), tassato con cedolare secca al 21%, quindi 1.005 euro di imposte. In questo caso il regolamento IMU e Tasi del comune di Catanzaro ha stabilito l’aliquota massima per l’IMU dell’1,06%, non potendo per questo applicare la Tasi. In euro, questo vuol dire, partendo dalla rendita catastale di 358 euro, una base imponibile di 60.144 euro, su cui l’1,06% di IMU incide per 638 euro.
Ipotizziamo allora un guadagno netto per il nostro signor Mancuso con contratto a canone libero di 3.145, ovvero ai 4.788 euro percepiti annualmente abbiamo sottratto il prelievo con cedolare e quello dovuto per l’IMU.

Contratto concordato di 3 anni + 2: reddito annuo da locazione 3.300 euro (275*12 mensilità), tassato con cedolare secca al 10%, quindi 330 euro di imposte. In questo caso il regolamento IMU e Tasi del comune di Catanzaro prevede la stessa aliquota massima dell’1,06% e quindi un uguale prelievo di 638 euro; però con la nuova agevolazione in caso di contratto a canone concordato l’IMU viene ridotta del 25%, arrivando a 479 euro (159 euro di risparmio IMU).
Per il nostro proprietario di Catanzaro il guadagno netto con contratto a canone concordato sarebbe di 2.491 euro, ovvero ai 3.300 euro percepiti annualmente abbiamo sottratto il prelievo con cedolare e quello dovuto per l’IMU ridotta.
In questo caso, nonostante l’aliquota agevolata della cedolare secca e la riduzione del 25% dell’IMU il guadagno per il proprietario rimane più alto in caso di contratto a canone liberto (3.145 conto i 2.491), dato dal fatto che i valori del canone concordato sono molto datati e non incentivano, come nel caso di Roma,i proprietari all’utilizzo di tale tipologie contrattuali.

     
Precisiamo che rispetto all’agevolazione concessa da alcuni comuni che vincola l’applicazione di un’aliquota ridotta alla scelta della tipologia di contratto concordato, ma anche al fatto che l’inquilino, titolare del contratto, utilizzi tale immobile in affitto come propria abitazione principale, ovvero abbia lì la sua residenza, possiamo dire che questa nova misura risulta più “democraticamente” applicabile a tutti i contratti a canone concordato, ovvero: i 3 +2 in cui più facilmente l’inquilino vi prenderà la residenza, quanto i contratti per studenti fuori sede e quelli transitori stipulati sulla base dei valori degli accordi territoriali per i comuni ad alta densità abitativa.

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Marco Ricchi
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venerdì 13 novembre 2015

Mercato immobiliare in ripresa: come mi devo comportare?



by Stefano Tronca
tempo di lettura: 5 minuti

 

Un’analisi sulla situazione attuale per prendere al meglio le proprie decisioni.

Dagli ultimi dati sembrerebbe proprio che il mercato immobiliare stia dando i primi segni di ripresa.

Ecco i miei consigli per venditori e acquirenti su come affrontare correttamente questo periodo di mercato.

 

Previsione azzeccata?

Andando a rileggere l’articolo Il Futuro del Mercato Immobiliare, scritto esattamente il 18 novembre 2014, a seguito di una Convention di Fimaa a cui ho partecipato, direi che le previsioni stanno trovando le conferme in questo primo periodo.
A darne credito sono i dati positivi relativi al numero delle compravendite che da qualche trimestre, oramai sono in crescita. (Puoi trovare qualche riflessione in merito su: TgCom24 e IlSole24Ore).
Dagli ultimi aggiornamenti sembrerebbe che i prezzi ricominceranno a crescere a partire dalla metà del 2016 anziché dal 2017.
Comunque poco importa: siamo alla fine della galleria.

 

Devo comprare: mi conviene aspettare o trovare il prima possibile?

Probabilmente con i prezzi abbiamo toccato il fondo ovvero, trovarne di più bassi diventa un’impresa ardua.
Anche chi ha una impellente necessità di liquidità prima o poi arriva ad un limite di soglia per il prezzo; nella maggior parte dei casi già questo limite suscita molto interesse tra i potenziali acquirenti ed investitori che quindi rende superflua un’ulteriore riduzione del prezzo di vendita.
Se devi acquistare, ti consiglio di non perdere ulteriore tempo e trovare quanto prima l’immobile che fa al caso tuo.

 

Devo vendere: mi conviene aspettare o vendere il prima possibile?

Vista la previsione dei prezzi in aumento a partire dalla metà del 2016/inizio 2017, consiglio sicuramente di rimandare.
Sono veramente pochi i fortunati che sono riusciti a recuperare i soldi spesi per l’acquisto nell’ultimo decennio, per il resto delle persone è stato veramente un cosiddetto “bagno di sangue”: prezzi inferiori del 10% con sconti anche intorno al 50%.
Oggi non è che la situazione sia del tutto cambiata, ma occorre attendere ancora del tempo per limitare le eventuali perdite.
Se puoi, aspetta. Se hai un immobile vuoto, temporeggia magari con un locazione temporanea.

 

Devo vendere e comprare: come mi devo comportare?

È una situazione abbastanza comune quella di vendere prima per acquistare poi; prima di tutto per non fare errori, leggi questo articolo.
Te la faccio molto semplice: periodo peggiore per vendere (-), periodo migliore per comprare (+): – e + si annullano, quindi procedi pure.

 

Considerazioni finali.

Chi vende e poi compra o viceversa, è molto difficile che abbia delle ripercussioni negative evidenti, in quanto si ritrova a fare delle operazioni di mercato nello stesso periodo economico.
Cambia tutto se invece si compiono le due operazioni in due periodi completamente distinti.
Ipotizzando che le ipotesi di mercato saranno quelle indicate all’inizio dell’articolo, sarebbe una pessima operazione di mercato se si andasse a vendere oggi per poi comprare tra 5-6 anni mentre sarebbe più corretto se si comprasse oggi per poi vendere nei prossimi anni.
Non a caso, in questo ultimo periodo, sono usciti allo scoperto i cosiddetti “squali”; questo è (e lo sarà ancora per poco tempo) il periodo migliore per i “pesci grandi” per mangiare i “pesci piccoli”, così nell’immobiliare, così per tutto il resto.

Contattami sei vuoi...


Marco Ricchi
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mercoledì 11 novembre 2015

i 6 ERRORI che un venditore di casa deve evitare come LA PESTE!




Quali sono le azioni che distinguono un proprietario di casa che riesce a vendere la sua casa alle migliori condizioni di mercato da tutti quelli che ci rimettono un sacco di soldi?


Mi sono posto questa domanda centinaia e centinaia di volte negli ultimi anni, e mi sono sempre scervellato per cercare una risposta.


Sapevo infatti che se fossi riuscito a individuare le azioni vincenti dei venditori di casa che ottenevano i migliori risultati, avrei potuto schematizzarle e renderle replicabili.


Questo mi avrebbe permesso di ottenere in prima persona risultati migliori come Agente Immobiliare e in seguito di trasmettere queste azioni di successo ai miei clienti.


Oggi ho deciso di condividere con te gli errori più gravi che ho visto commettere da chi cerca di vendere la propria casa, e che vengono evitati da chi poi riesce a venderla alle migliori condizioni di mercato ricavandone il maggior prezzo possibile. Quando anche tu li conoscerai, potrai smettere di compiere azioni non produttive, e tutto quello che ti sta impedendo di vendere la tua casa.


Eccoti i 6 ERRORI che un venditore di casa deve evitare come LA PESTE!

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 Errore Numero 1

Prezzo elevato.

Domanda: Su quali elementi ti sei basato per fissare il prezzo di vendita della tua casa?


E’ incredibilmente importante impostare correttamente il prezzo di vendita, il 77% delle case poste in vendita hanno un prezzo troppo caro rispetto al valore reale di mercato.

Lo so, è difficile rimuovere l'attaccamento emotivo e tutti noi vorremmo ricavare il doppio di quanto il mercato dice. Ma purtroppo non è così.

Se fuori dalla vostra casa non vedete la fila di acquirenti per comprare la vostra casa, non state facendo un favore a voi stessi.

Dammi retta. Richiedi al più presto l’assistenza di un professionista per valutare la tua casa.

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Errore Numero 2

Scarsa disponibilità alle visite.

Domanda: Vuoi veramente vendere o stai solo cercando di valutare se c’è interesse?

Il 34% dei venditori perdono l’opportunità di vendere la propria casa perché rendono difficili le visite ai potenziali acquirenti. Se sei un venditore veramente motivato, perché mettere restrizioni alle visite? Renditi disponibile affinché le visite siano fatte negli orari in cui l’immobile risulterà essere più attraente.

Dammi retta. Organizzati e fai in modo di avere persone di fiducia che siano disponibili a far visionare casa quando non ci sei.

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Errore Numero 3

Disordine e sporco.

Domanda: Entri più volentieri in un negozio luminoso e accogliente, o in uno buio con una vetrina malconcia che non viene rinnovata da mesi?

La stessa cosa avviene anche per casa tua: “anche l’occhio vuole la sua parte” e soprattutto ricorda che “non ci viene mai data una seconda occasione di fare una buona prima impressione” non sono solo detti, ma verità assolute quando si tratta di vendita (e non solo..)! Tenere una casa disordinata durante le visite è un errore compiuto dal 32% dei venditori.

Dammi retta. Cerca su internet consigli gratuiti sull’Home Staging oppure affidati ad un professionista.
 
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Errore Numero 4

Odori sgradevoli.

Domanda: Ti funziona il naso?

In prossimità delle visite evita assolutamente di cucinare alimenti maleodoranti. Se hai animali domestici, è necessario fare qualcosa per l'odore.

Altrimenti i potenziali acquirenti saranno distratti dal cattivo odore ed inconsciamente assoceranno la visita ad un’esperienza negativa. Fatti un favore…Non fare questo a te stesso!!

Dammi retta. Porta via l’immondizia. Arieggia casa. Compra delle candele profumate e accendile prima della visita.

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Errore Numero 5

Non fare manutenzione.

Domanda: A parità di caratteristiche acquisteresti più volentieri una casa presentata in maniera gradevole, o una buttata lì da rifare?

Molte venditori pensano “A cosa serve tinteggiare la casa, pulirla, sistemare gli infissi, ecc., ecc.?…Tanto poi chi la acquista se la sistemerà a proprio gusto e piacimento…I visitatori devono vedere quello che una casa potrebbe diventare, non quello che oggi è…Non ci penso nemmeno ad investire un solo euro per rendere più presentabile la mia casa …E figurati se ci perdo del tempo …. Tanto non serve a nulla…”

Dammi retta. Investi nella tua casa. So che le riparazioni possono essere un dolore, ma trascurare di farle non ti farà vendere. Oppure, se non riesci a fare le riparazioni, devi essere disposto ad offrire agli acquirenti uno sconto sul prezzo e chiudere l'affare.

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Errore Numero 6

Indisponibilità a negoziare.

Domanda: Pensi davvero che come prima offerta riceverai quello che chiedi?

Se si ottieni un'offerta sulla tua proprietà, considerati fortunato. Molti venditori non ne hanno mai ricevuta una. Inizia una trattativa e trova una mediazione. Perché perdere l’opportunità  di chiudere la vendita?

Dammi retta. Anche se ti senti insultato da un’offerta iniziale bassa, prendi tempo e proponi tu una contro offerta solida.

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Se hai fatto o stai facendo uno o più degli errori che ti ho elencato, richiedi una consulenza gratuita...

Ti aiuterò a capire cosa fare per vendere al meglio la tua casa.


 
Marco Ricchi
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