venerdì 30 gennaio 2015

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, la guida 2015 dell'agenzia delle entrate (scarica pdf)

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, la guida 2015 dell'agenzia delle entrate (scarica pdf)

L'agenzia delle entrate ha aggiornato al gennaio 2015 la guida "agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", che contiene tutte le informazioni utili per richiedere la detrazione irpef del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Presenti anche le ultime novità introdotte dalla legge di stabilità e dal decreto sulle semplificazioni fiscali.

Proroga detrazione del 65% per il 2015
La legge di stabilità 2015 ha proprogato a tutto l'anno in corso la detrazione fiscale del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. La normativa ha inoltre
  • Aumentato dal 4 all'8% la percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche  eposte hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori;
  • Esteso l'agevolazione anche alle: schermature solari (limite di 60.000 euro); impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (limite di 30.000 euro).
Decreto semplificazioni fiscali L'articolo 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali
  • Ha eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione all'agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta
Altre importanti novità riguardano
  • La modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è infatti obbligatorio la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo);
  • Esonero dell'obbligo di presentazione dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • Eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

guida agenzia delle entrate per il risparmio energetico (scarica PDF)
 
 
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giovedì 29 gennaio 2015

Per comprare casa servono 5,8 annualità di stipendio, contro le 7,8 del 2004



Per comprare casa servono 5,8 annualità di stipendio, contro le 7,8 del 2004 (tabella città)




Dall'inizio della crisi, il prezzo delle abitazioni si è notevolmente svalutato raggiungendo in alcuni casi anche il 30%  in meno. Nonostante l'incertezza economica, chi ha a disposizione un capitale può permettersi di acquistare un immobile a prezzi molto più competitivi che in passato. Secondo un'analisi di Tecnocasa, infatti, acquistare un'abitazione usata in una città italiana costa due anni di lavoro in meno rispetto al 2004.

Secondo l'analisi dell'ufficio studi del franchising immobiliare, a livello nazionale sono necessarie 5,8 annualità per comprare casa, in lieve diminuzione rispetto al 2013, quando ne servivano sei. A livello locale non ci sono grandi differenze. La capitale è sempre la città dove comprare casa cosa di più: 9,5 annualità, Milano 7,9 annualità. 6, 7 annualità a Napoli, Bologna 5,7 annualità, Palermo 3,6 annualità, 3,9 a Verona.

2004 vs 2014
Facendo un confronto a distanza di dieci anni, a livello nazionale si è passati dalle 5,8 annualità nella prima parte del 2014 alle 7,8 annualità del 2004. A livello locale, Milano è la città in cui si è registrata la variazione maggiore: dalle 11,1 annualità del 2004, si è passati alle 7,9 di quest'anno. A Firenze la variazione è stata di 3,1 annualità, Bologna di 3. Bari, Genova, Torino e Verona hanno registrato un trend in linea con quello nazionale, nel capoluogo pugliese servono 2,1 annualità in meno, mentre le altre città segnano 1,9.



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lunedì 26 gennaio 2015

Dal Notariato arriva il decalogo del rent to buy, (scarica contratto tipo pdf)



Dal Notariato arriva il decalogo del rent to buy, (scarica contratto tipo pdf)



Dopo l'entrata in vigore del decreto sblocca Italia e in attesa dei chiarimenti fiscali delle entrate, il consiglio nazionale del notariato ha pubblicato un utile decalogo per chiarire tutti i dubbi dei cittadini sul rent to buy. Dai vantaggi e svantaggi per acquirente e venditore fino alle tutele previste dalla legge. oltre al vademecum, è disponibile uno dei possibili schemi contrattuali.

1. cos’è il contratto di rent to buy?
E’ un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati

esempio: si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.

2. il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”? entro quale termine potrà decidere di acquistarla?
No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo.
Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy.
Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.

3. quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?
Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. in tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione). L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

4. il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?
La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali.
Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: il notaio saprà dare adeguati consigli

5. ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?
E’ opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene.

6. il conduttore è tutelato?
Si. la legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. la trascrizione ha una durata massima di 10 anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

7. cosa può essere oggetto del rent to buy? anche gli immobili in costruzione?
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni. Può avere ad oggetto un immobile in costruzione. Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo. Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.

8. per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.

9. il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?           
Si, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari. E’ anche possibile prevedere la cessione del contratto.

10. quali imposte si pagano? il rent to buy è conveniente?
Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente). Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.

In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. Naturalmente i notai italiani sono competenti a valutare l’operazione nel complesso ed a consigliare il cliente. La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.

Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto. Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.



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mercoledì 21 gennaio 2015

Registrazione contratto di locazione, dal 1º gennaio obbligatorio il modello f24 elide (scarica pdf)



Registrazione contratto di locazione, dal 1º gennaio obbligatorio il modello f24 elide (scarica pdf)



Dal 1º gennaio 2015 per la registrazione del contratto di locazione e per il pagamento di tasse e tributi derivanti dall'affitto di una casa è obbligatorio l'utilizzo del modello f24 elide. E’ scaduto infatti il 31 dicembre il periodo "transitorio" durante il quale i contribuenti potevano scegliere tra il vecchio modello f23 e il nuovo modulo.

Modello f24 elide per la locazione

Il nuovo modello f24 elide deve essere utilizzato da tutti i proprietari di immobili per la registrazione del contratto di affitto, il pagamento di tasse e tributi e il versamento delle imposte di registro e di bollo ed eventuali sanzioni e interessi. Lo stesso modello può essere utilizzato per la tardiva o omessa registrazione del contratto di locazione.
Il nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti, titolari o no di partita iva. La differenza risiede solo nella modalità di versamento. I contribuenti con partita iva possono pagare esclusivamente utilizzando il modello telematico, mentre i secondi possono utilizzare anche il modello cartaceo da presentare presso gli sportelli bancari o postali abilitati.

Modello f24 elide codici tributo

La modifica più importante tra il vecchio modello f23 e il nuovo f24 elide è costituita dai nuovi codici tributo.
I codici tributo sono i seguenti:
  • codice 1500 imposta di registro per prima registrazione
  • codice 1501 registrazione annualità successive
  • codice 1502 registrazione della cessione del contratto
  • codice 1503 registrazione della risoluzione del contratto
  • codice 1504 registrazione delle proroghe del contratto
  • codice 1505 versamento dell'imposta di bollo
  • codice 1506 versamento dei tributi speciali e compensi
  • codice 1507-1508-1509-1510- versamenti delle sanzioni e interessi maturati in seguito al ravvedimento operoso
  • codice tributo a135- imposta di registro avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni
  • codice tributo a136-imposta di bollo avviso di liquidazione dell'imposta di irrogazione delle sanzioni
  • codice tributo a137-sanzioni avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni
  • codice tributo a138-interessi avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni
  • codice identificativo "63", denominato "controparte" per permettere la corretta identificazione del modello "f24 elide" della controparte del contratto

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lunedì 19 gennaio 2015

Remissione in bonis per la cedolare secca, cos'è e come funziona



Remissione in bonis per la cedolare secca, cos'è e come funziona



Molto spesso il contribuente che vuole accedere a delle agevolazioni fiscali deve presentare una comunicazione preventiva o eseguire un adempimento di natura formale. Se ciò non avviene, però, il fisco concedere l'opportunità di non perdere tale beneficio, realizzando gli adempimenti corrispondenti entro la prima dichiarazione dei redditi utili. Si tratta della cosiddetta "remissione in bonis" che può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.

come funziona la remissione in bonis
Per usufruire della remissione in bonis è necessario innanzitutto:

- che non siano stati avviati da parte dell'amministrazione finanziaria competente gli opportuni accertamenti;

- che il contribuente alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento;

- la comunicazione o l'adempimento "mancanti" vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento. inoltre contestualmente alla presentazione tardiva è necessario presentare la sanzione di 258 euro con f24 (codice tributo 8114), senza possibilità di compensare con crediti eventualmente disponibili.

remissione in bonis e cedolare secca
Anche la tardiva presentazione del modello rli per la cedolare secca può considerarsi un caso di remissione in bonis, sempre e quando la presentazione del modello non sia configurabile come un "mero ripensamento".

non può essere ammesso a fruire della sanatoria
- chi ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche se in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca. Il pagamento dell'imposta di registro è indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, non presuppone il versamento del tributo;

- non si può beneficiare della remissione in bonis nei casi in cui il contribuente che paghi annualmente l'imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone

la remissione in bonis si può applicare invece:
- contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, stipulato il 1º gennaio 2014, registrato nei termini il 15 gennaio 2014, senza optare per la cedolare secca, con il versamento dell'imposta di registro dovuta per la sola prima annualità;

- successivo modello rli presentato il 15 febbraio 2015, per scegliere la cedolare sebbene l'opzione non produrrebbe effetti per il 2015, ma solo per il 2016, è possibile avvalersi della remissione in bonis e ottenere la decorrenza dal 2015 (evitando la sanzione per omesso/tardivo versamento dell'imposta di registro), considerando che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni necessarie per accedere al regime, l'imposta di registro annuale non è stata pagata.

remissione in bonis codice tributo
la remissione in bonis non può essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utili, successiva alla scadenza del termine ordinario. per il suo perfezionamento occorre versare 258 euro, con il modello f24, utilizzando il codice tributo 8114.

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giovedì 15 gennaio 2015

Agevolazioni fiscali prima casa, l'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida "acquisto e vendita"



Agevolazioni fiscali prima casa, l'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida "acquisto e vendita" (scarica pdf)

 

 L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "fisco e casa: acquisto e vendita", con le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali. Gli aggiornamenti riguardano soprattutto i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa e i casi in cui si perdono tali benefici fiscali. Ma contiene anche informazioni sulle agevolazioni per chi acquista una casa da destinare alla locazione e sulle imposte sulla compravendita introdotte da gennaio 2014.

Agevolazioni prima casa 2015
I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti: l'abitazione non deve essere di categoria catastale a1(abitazioni di tipo signorile), a8 (abitazioni in ville) o a9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).

- l'immobile deve essere ubicato
  • Nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al comune la dichiarazione di trasferimento;
  • Se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
  • Se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • Se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. la condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’aire o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
  • Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
  • Di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • Di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
  • Se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
  • L'agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
  • In ogni caso, la guida ricorda che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie c/2, c/6 e c/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.
per ulteriori informazioni e aggiornamenti scarica la guida dell'agenzia delle entrate cliccando direttamente su questa frase

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Le novità introdotte dal Decreto Sblocca Italia per l’acquisto di una casa



Le novità introdotte dal Decreto Sblocca Italia per l’acquisto di una casa.

 

Con il decreto Sblocca Italia sono state introdotte delle agevolazioni per coloro che decidono di acquistare una casa, da destinare all’affitto per almeno 8 anni.

L’articolo 21 offre una deduzione dall’Irpef del 20% rispetto al prezzo pagato per l’immobile, per una deduzione complessiva che non può superare i 60.000 euro.
Naturalmente questa deduzione non si può sommare alle agevolazioni destinate alla prima casa.
Quali sono le condizioni per poter usufruire della deduzione
  • l’immobile deve essere destinato entro sei mesi dall’acquisto, o dalla fine dei lavori, alla locazione per almeno otto anni con contratto di affitto a canone concordato;
  • nel caso il contratto di affitto si risolva prima degli otto anni, il diritto alla deduzione non decade se viene stipulato un nuovo accordo entro massimo un anno dalla risoluzione del precedente contratto;
  • l’unità immobiliare non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
  • l’unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone di carattere artistico, storico, o destinate a nuovi insediamenti industriali…
  • l’abitazione deve essere certificata in classe energetica A o B;
  • non devono sussistere rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario;
A chi si rivolge l’agevolazione
  • Per tutti gli acquisti di unità immobiliare residenziale, di nuova costruzione, oppure oggetto di ristrutturazione, cedute da imprese di ristrutturazione di immobili o da cooperative edilizie,  dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
  • a persona fisica, non esercente attività commerciale, a fronte di una spesa massima di 300.000 euro. Lo stesso vale anche per coloro che sostengono le spese per un immobile a destinazione residenziale su aree edificabili, già detenute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori, o sulle quali già sono riconosciuti dei diritti di edificazione.
L’agevolazione viene ripartita in otto quote annuali, tutte di eguale importo, con inizio dal periodo in cui avviene la stipula del contratto d’affitto. Inoltre è bene ricordare che non può essere cumulabile con altre iniziative di deduzione per le stesse spese.

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